STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

GRUPPO ASPERGER LIGURIA 

Art. 1 – Costituzione

  1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata GRUPPO ASPERGER LIGURIA, che in seguito sarà denominata l’Organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91, della legge Regionale 15/92 e della legge Regionale 47/90, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
  2. L’organizzazione ha sede in Genova. 

Art. 2 – Principi

  1. L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall’aderente in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria in modo personale e spontaneo.
  2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
  3. La durata dell’ Associazione è illimitata
  4. L’Assemblea dei Soci può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione. 

Art. 3 – Scopi e finalità

  1. L’Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’ Associazione persegue fini di solidarietà sociale. Tali finalità constano nel favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili allo Spettro Autistico e alla Sindrome di Asperger  al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto, nella divulgazione scientifica e nella formazione nel campo dei disturbi riconducibili allo Spettro Autistico, anche attraverso il ricorso al volontariato.
  2. L’Associazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:
    • Favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili allo Spettro Autistico e alla Sindrome di Asperger, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di conforto.
    • Contribuire alla conoscenza dello Spettro Autistico e Sindrome di Asperger in Liguria attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio: la traduzione di documenti stranieri, la produzione di propri testi, l’acquisizione (anche attraverso un sito web) di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali, la diffusione, attraverso mezzi informatici, delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti, partecipazione alle ricerche scientifiche, all’organizzazione di convegni e conferenze riguardanti lo Spettro Autistico e la Sindrome di Asperger.
    • Progettare iniziative formative sullo Spettro Autistico e sulla Sindrome di Asperger rivolte alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori socio sanitari; anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati.
    • Agire per la tutela dei diritti dei soggetti affetti da disturbi riconducibili allo Spettro Autistico e alla di Sindrome di Asperger, anche migliorando la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorirne l’integrazione scolastica e lavorativa e migliorarne la qualità di vita.
    • Promuovere iniziative di aggregazione sociale, temporanea o permanente, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili allo Spettro Autistico  e Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire nel contempo ai genitori un sostegno solidale e concreto. 

Art. 4 – Aderenti dell’ Organizzazione

  1. Possono aderire all’ organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini maggiorenni che dichiarano di accettare lo statuto con le sue finalità ( art. 3 del presente Statuto) e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
  2. Il numero degli aderenti è illimitato.
  3. Sono aderenti dell’ Associazione:
  • I fondatori – coloro che partecipano all’atto costitutivo e contribuiscono al fondo di dotazione dell’ Associazione stessa
  • I soci dell’ Associazione – coloro che aderiscono all’ Associazione nel corso della sua esistenza
  • I benemeriti dell’ Associazione – coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo
  • I soci onorari dell’ Associazione – coloro che, pur non avendo versato la quota associativa, vengono per meriti particolari riconosciuti tali dall’ unanimità del Consiglio Direttivo. 

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

  1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’ Organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’ Organizzazione. L’ ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’ approvazione dell’Assemblea Generale degli Aderenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’ Associazione. Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell’ associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni proposte dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  2. Gli aderenti cessano di appartenere all’ organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
    • Decesso
    • Dimissioni volontarie
    • Mancato versamento della quota associativa per due anni
    • Comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’ associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’ Associazione.
  3. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti. 

Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti

  1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’ Organizzazione.
  2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’ Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’ Assemblea, è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Gli aderenti hanno diritto:
    • Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
    • Di conoscere i programmi con i quali l’ organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
    • Di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
    • Di usufruire di tutti i servizi dell’ Organizzazione;
    • Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  4. Gli aderenti sono obbligati:
    • Ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • A pagare la quota associativa;
    • A svolgere le attività precedentemente concordate;
    • A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’ Organizzazione;
  5. Le prestazioni  fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettive, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’ Assemblea.
  6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell’ Organizzazione. 

Art. 7 – Patrimonio e Risorse Economiche

  1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente Statuto
  2. L’ Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • Dai versamenti dei soci fondatori
    • Quote associative ed eventuali contributi degli aderenti che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’ Associazione
    • Contributi da privati
    • Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche
    • Contributi di organismi internazionali
    • Donazioni, erogazioni e lasciti testamentari
    • Rimborsi derivanti da convenzioni
    • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
    • Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’ Organizzazione a qualunque titolo
  3. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
  4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica)
  5. E’ fatto d’obbligo agli organismi sociali di provvedere a vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
  6. In caso di necessità, valutata dal Consiglio Direttivo, di uno dei soci in stato di  bisogno, una percentuale del patrimonio (max 20% su base annua) potrà essere utilizzato come fondo di solidarietà.
  7. Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la quota minima di versamento che devono effettuare i vecchi e nuovi soci e provvedere a comunicarne l’entità attraverso una lettera circolare da inoltrare anche via e-mail a tutti i soci.
  8. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto e quindi in nessun caso, neanche in quello di scioglimento dell’ Associazione, può esserne richiesta la restituzione. 

Art. 8 – Organi sociali dell’ Organizzazione

  1. Gli organi dell’ Associazione sono:
    • L’Assemblea Generale degli Aderenti
    • Il Consiglio Direttivo
    • Il Presidente e il Vicepresidente
    • Il Segretario
    • Il Revisore dei conti
  2. Ove prevista la nomina degli Organi tramite elezione, essa verrà effettuata mediante votazione a scrutinio segreto.
  3. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata tre anni e possono essere riconfermate.
  4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 

Art. 9 – Assemblea Generale degli Aderenti

  1. L’ Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’ Organizzazione in regola con il pagamento della quota annuale.
  2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’ assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’ Organizzazione.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione. La convocazione avviene tramite posta elettronica e avviso scritto affisso all’albo sociale almeno sette giorni prima.
  5. L’ Assemblea ordinaria viene convocata per l’ approvazione:
    • Del programma e del bilancio di previsione dell’ anno successivo
    • Della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’ anno precedente
  6. L’ Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
  7. In prima convocazione l’ Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
  8. Ciascun aderente non può portare più di tre deleghe.
  9. Le deliberazioni dell’ Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza dei tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza e quello per lo scioglimento dell’ organizzazione come previsto dall’ art. 23
  10. I compiti dell’ Assemblea sono:
  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  • In fase di atto costitutivo, la nomina del Presidente e del Vicepresidente
  • Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
  • Approvare il bilancio di previsione
  • Approvare il bilancio consuntivo
  • Deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto
  • Fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti
  • Deliberare sullo scioglimento dell’ Organizzazione
  • Decidere in via definitiva dell’ espulsione di un associato
  • Ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
  • In caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’ Associazione, nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni
  • Determinare la sede dell’ Associazione e trasferirla ovunque in Italia, istituire sedi secondarie e sezioni distaccate ovunque in Italia.
  1. Le deliberazioni dell’ Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’ Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell’ art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell’ Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. 

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
  2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo e i soci hanno accesso se interessati.
  4. Competenze del Consiglio Direttivo:
    • Fissare le norme per il funzionamento dell’ Organizzazione
    • Sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di Aprile dell’ anno interessato
    • Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’ Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa
    • Eleggere il Presidente, il Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario
    • Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
    • Deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente
    • Ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
    • Redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’ Assemblea
    • Assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.
    • Tiene aggiornato il libro dei soci.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni dell’ organizzazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.
  6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’ organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
  7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell’ Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell’ art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell’ Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. 

Art. 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto in sede di Atto Costitutivo dalla Assemblea degli aderenti
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti
  3. Il Presidente:
    • Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’ Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio
    • E’ autorizzato ad eseguire incassi ad accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
    • Sorveglia il buon andamento amministrativo e l’esecuzione delle delibere
    • Verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
    • E’ facoltà del Presidente conferire deleghe speciali a soci interni ed esterni al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei seguenti compiti: gestione del sito – traduzione documenti – altri compiti che il Consiglio Direttivo ritenesse a maggioranza necessari.
    • Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’ organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

 Art. 12 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

  1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’ Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
  2. in caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente (il più anziano in caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
  3. In mancanza di Vicepresidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano. 

Art. 13 – Il Segretario

  1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all’ emissione di mandati di pagamento per conto dell’ Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
  2. Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell’ Organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto. 

Art. 13 bis – Il Revisore dei Conti

  1. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un revisore dei conti che svolga attività di controllo sull’ amministrazione dell’ Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. Partecipa di diritto alle assemblee annuali e alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 14 – Attività secondarie

L’ Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività              economiche marginale di cui al D.M. del 25 maggio 1995 

Art. 15 – Servizi di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’ Associazione. 

Art. 16 – Dipendenti

  1. L’organizzazione  di Volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essi svolta.
  2. I rapporti tra l’Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 17 – Collaboratori di lavoro autonomo

  1. L’Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’ opera di collaboratori di lavoro autonomo
  2. I rapporti tra i lavoratori di lavoro autonomo e l’Organizzazione sono disciplinati dalla legge. 

Art. 18 – Assicurazioni

Gli aderenti all’ Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità verso terzi. 

Art. 19 – Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea che li approva a norma di legge.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare
  4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’ associazione. 

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’ Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
  2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’ Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 – Scioglimento dell’ Organizzazione

  1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’ Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’ Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’ assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. 

Art. 22 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’ Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto. 

Art. 23 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto i regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’ 11 agosto 1991. 

Art. 24 – Libri dell’ Associazione

L’ Associazione conserva tutti i libri previsti dalla legge:

Libro Soci

Libro verbali del Consiglio Direttivo

Libro verbali delle Assemblee Generali degli Aderenti

Libro cassa